Primo Piano

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Si comunica che è necessario aggiornare i dati colturali del Fascicolo Aziendale, la cui mancata valorizzazione determina una condizione di inadempienza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ai sensi all’art. 2, comma 33, della legge 24 novembre 2006, n. 286.

 A tal fine, nell’area riservata ai CAA, vengono pubblicati:

  • gli elenchi  per permettere agli stessi CAA l’intervento sul fascicolo aziendale ;
  • il manuale di istruzioni per l’aggiornamento della “Potenzialità irrigua” e “Rotazione Colturale” ai fini del calcolo delle variazioni colturali.

Si riportano di seguito i valori che possono assumere i flag “Irriguo” e “Ciclo Colturale”:

Potenzialità di irrigazione

  • 0 particella non irrigua
  • 1 particella irrigua
  • 2 non dichiarato

 

Ciclo di colture ortive

  • 0 particella senza rotazione colturale
  • 1 particella con ciclo ortivo
  • 2 particella con ciclo seminativo
  • 3 non dichiarato

 

Considerato che il mancato inserimento delle variazioni colturali nel fascicolo aziendale potrebbe configurare, per l’Agenzia delle Entrate, un’inadempienza soggetta a sanzione per un gran numero di beneficiari ,si invitato i CAA ,entro il 20 settembre , a procedere con la relativa attività.

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Si comunica che il ricevimento del pubblico è sospeso dal 12 al 26 Agosto. Lo stesso riprenderà in data 30 Agosto

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In ossequio a quanto previsto dal paragrafo 1.2.2 “Misura 11, Intervento 11.2.1. Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” e dal paragrafo 1.2.1 “Misura 10, Intervento 10.1.8. Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale”, delle Disposizioni di cui al bando approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura N°. 5111 del 19/04/2019, a partire dal 13/07/2019 sarà disponibile nell’area riservata ai CAA del sito istituzionale dell’ARCEA la procedura informatizzata che permetterà di caricare:

- dell’autodichiarazione e delle fatture già in atti presso i medesimi CAA nel fascicolo della domanda di sostegno (Misura 11);

- dell’attestato di iscrizione al registro anagrafico/libro genealogico rilasciato dall’Associazione Regionale Allevatori per l’anno in corso (Misura 10).

 

Si ricorda che è necessario rispettare quanto previsto dalle predette disposizioni procedurali ed in particolare si ribadisce quanto di seguito specificato.

 

Per quanto concerne la Misura 11:

- Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, comprensivo anche della proroga concessa ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2019/776, e pertanto entro il 12 Agosto 2019, il richiedente, per il tramite dei CAA, dovrà accedere all’area riservata del portale dell’OP ARCEA ed effettuare il caricamento, nella sezione dedicata, dell’autodichiarazione e delle fatture già in atti presso i medesimi CAA nel fascicolo della domanda di sostegno.

- Superato il suddetto termine, la sezione cesserà di essere attiva e non sarà più possibile caricare i documenti.

- Il mancato o l’incompleto caricamento dei documenti determinerà la mancata attribuzione del punteggio riferito al criterio della commercializzazione. Più in particolare, in caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale.

- Il punteggio non sarà attribuito anche nel caso in cui i certificati di conformità presenti su S.I.B. non risultassero coerenti con le fatture.

 

Per quanto concerne la Misura 10:

- Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, comprensivo anche della proroga concessa ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2019/776, e pertanto entro il 12 Agosto 2019, il richiedente dovrà comprovare quanto auto-dichiarato in sede di domanda di sostegno relativamente al numero di capi iscritti al registro anagrafico/libro genealogico.

- Ai fini della dimostrazione di questo requisito, il richiedente, per il tramite del CAA, dovrà accedere all’area riservata del portale dell’OP ARCEA ed effettuare il caricamento dell’attestato di iscrizione al registro anagrafico/libro genealogico rilasciato dall’Associazione Regionale Allevatori per l’anno in corso.

- Superato il suddetto termine di trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, la sezione cesserà di essere attiva e non sarà più possibile caricare i documenti.

- Il mancato o l’incompleto caricamento dei documenti determinerà l’inammissibilità della domanda di sostegno.

 

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Istruzioni operative n. 15 del 21-06-2019 aventi ad oggetto: "Sistema di Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune 1307/2013 - Domanda Unica Campagna 2019. Rettifica alle Istruzioni Operative num. 13 del 9 Luglio 2019 "

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Procedimenti Amministrativi

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