Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 sono state definite le modalità di attuazione dell’articolo 1 del D.L. 50/2017 recante modifiche all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La principale novità apportata dall’intervento normativo riguarda l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment alle operazioni (per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017) effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.
Pertanto, le fatture emesse dal 1° luglio 2017 nei confronti di ARCEA (Ente inserito nel conto economico consolidato) dovranno essere emesse con la normale applicazione dell’IVA ma con la dicitura “scissione di pagamento”. L’ARCEA, conseguentemente, pur non rivestono la qualità di soggetto passivo IVA, verserà direttamente all’Erario l’imposta addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la fornitura.
Lo split payment trova applicazione anche per le fatture emesse dai professionisti, i quali riceveranno da ARCEA il compenso al netto dell’IVA oltre che della ritenuta d’acconto.