Si precisa che con riferimento all’allegato 3 (misura 1.1.2.) della Circolare Arcea N. 9 del 24 Settembre 2010, la durata iniziale della garanzia tipo 3 (Sviluppo Rurale) è di 12 mesi dalla data di decorrenza di validità della stessa.
Tale data corrisponde alla data “a” e pertanto, non indica la data iniziale di validità della garanzia bensì la prima scadenza. Da quest’ultima la garanzia potrà essere rinnovata tacitamente e automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un ulteriore periodo non superiore a 24 mesi, fino a quando non perviene in ARCEA da parte della Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione l’Atto di Nulla Osta allo svincolo della garanzia (scadenza ultima per il raggiungimento dei requisiti previsti – data “b”).
Questa precisazione terminologica è mirata ad evitare interpretazioni diverse rispetto al contenuto della Circolare stessa.