Piano Sviluppo Rurale

Piano Sviluppo Rurale

E’ stato pubblicato il Comunicato N. 28  indirizzato alla Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione), CAA, alle Federazioni Regionali, ai produttori agricoli con domande PSR e agli Enti garanti interessati.

Comunicato:

Si segnala che, il sistema Arcea – Sian ha generato modelli di polizze con discordanze.

In particolare si segnalano le seguenti anomalie:

  • anomalie riguardanti le date di scadenza delle polizze fideiussorie;
  • anomalie legate alle date indicate sulle richieste di conferma di validità delle polizze fideiussorie inviate dalla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione alla Direzione Centrale degli Enti Garanti.

Si raccomanda, in sede di compilazione e successiva sottoscrizione della polizza presso gli Enti Garanti, di verificare la congruenza delle informazioni riportate nel testo della polizza stessa ed eventualmente di apportare le dovute modifiche (in coerenza con la Circolare Arcea N. 9 del 24 Settembre 2010 – con particolare riferimento all’art. 2 delle Condizioni Generali della Garanzia), che dovranno essere esplicitamente validate e sottoscritte dai soggetti contraenti, onde abbreviare i tempi per il pagamento degli anticipi PSR, di cui tali polizze sono a copertura.

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Si comunica che le Circolari Arcea che disciplinano la Procedura garanzie informatizzata - Reg. (CE) 1698/2005 – Sviluppo Rurale sono le seguenti: 

In particolare, la Circolare Arcea N. 4 Bis del 17 Giugno 2010 descrive la procedura automatizzata delle garanzie, da utilizzare attraverso il portale Arcea – SIAN ( paragrafi: 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11)

la Circolare N. 9 del 24 Settembre 2010, che modifica ed integra la Circolare Arcea N. 4 Bis del 17 Giugno 2010, descrive i diversi allegati da utilizzare attraverso il portale Arcea – SIAN qui di seguito elencati: 

Allegato1: POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L’ANTICIPO DELL’AIUTO PREVISTO DAL REG. CE N. 1698/2005, PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR; 

Allegato 2: SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’ANTICIPO DELL’AIUTO PREVISTO PER GLI ENTI PUBBLICI DALL’ART 56, COMMA 2, DEL REG. CE N. 1974/2006, PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR; 

Allegato 3: POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER IL PAGAMENTO DELL’AIUTO PREVISTO DAL REG. CE N. 1698/2005, PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR A GARANZIA DEL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI E NON POSSEDUTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO NONCHÉ DEGLI IMPEGNI ASSUNTI; 

Allegato 4: Conferma validità Garanzia - Sviluppo Rurale.

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Oggetto: Istituti abilitati al rilascio di Polizze Fidejussorie per anticipi della spesa PSR.

(Vedi CIRCOLARE ARCEA n. 4bis/2010 – Procedura Garanzie Informatizzata)

Per i soggetti interessati all’utilizzazione della procedura Garanzie Informatizzata si precisa che la normativa europea prevede che in caso di richiesta, da parte di un beneficiario che ha presentato domanda di finanziamento, di un anticipo sulla spesa autorizzata, l’ARCEA, prima di procedere al pagamento, richieda al soggetto stesso una garanzia valida coma da Reg. CEE 2220/1985.

Sono ammesse unicamente garanzie fideiussorie assicurative o bancarie (L. 348/1982).

1)   Gli enti assicurativi che rilasciano fideiussione devono essere autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

La consultazione avviene attraverso il sito dell’IVASS https://www.ivass.it/operatori/index.html, cliccando sul link "Albo Imprese" e successivamente sul link "Ricerca Albo Imprese" si accede ad un motore di ricerca.

Occorre selezionare il tipo di ricerca denominato "Tutte le Imprese dei rami danni selezionati" che apre la relativa finestra di dialogo e il n. 15 "Cauzione" ed infine lanciare la richiesta con "Ricerca".

Verrà presentato un corposo elenco di enti assicurativi autorizzati al rilascio di cauzione.
L'Albo delle imprese è strutturato in apposite sezioni in funzione della tipologia di attività svolta dalle imprese stesse. In particolare sono iscritte nella sezione I le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, nella sezione II le sedi secondarie con sede legale in uno Stato terzo. (La sezione III è riservata alle particolari mutue assicuratrici con sede legale in Italia)."

2)   Gli istituti finanziari e creditizi (iscritti all’ABI) abilitati ad esercitare fideiussione sono quelli registrati all'Albo della Banca d'Italia e che non siano inclusi negli elenchi di soggetti segnalati da Agea come Enti non accettati.

La consultazione avviene attraverso il sito della Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it, dalla home page cliccare prima su Vigilanza, poi a sinistra su Albi ed elenchi di vigilanza, infine su Gruppi bancari. Appare una mascherina di ricerca del gruppo bancario di interesse."

AVVERTENZE:

ARCEA, conformemente ad Agea, sulla base del principio generale esposto dall’art. 9 del REG (CE) n. 2220/1985, secondo il quale: “L’organismo competente non accetta di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo”,

- non accetta garanzie rilasciate da alcuna Società Finanziaria, in linea con quanto previsto dalla L. 10 giugno 1982, n. 348;

- informa che gli enti segnalati da Agea come non accettati sono al momento:

- SIC confluita nella ATRADIUS Credit Insurance  N.V. – C.F. 12480730154;

- MILANO Assicurazioni S.p.A. – C.F. 00957670151;

- LA NAZIONALE confluita in MMI ASSICURAZIONI S.p.A. – C.F. 00914930581;

- LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. – C.F. 00436950109.

Rimane l’onere in capo ai soggetti interessati di consultare costantemente l’elenco degli enti non contemplati da Agea, quali istituti abilitati  a rilasciare garanzia.

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Si comunica di verificare nel momento in cui si invia la richiesta di conferma validità della polizza fideiussoria alla sede centrale dell’ Ente Garante che la data scadenza sia coerente con la scadenza indicata nella polizza stessa.

Le richieste di conferma di validità delle polizze fideiussorie devono essere corrette prima dell’invio delle stesse presso la Direzione Generale dell’Ente Garante.

Prima che le polizze vengano inoltrate a questa Agenzia, è necessario che i dati riportati sulle conferme di validità siano coerenti con quelli indicati sullo schema di polizza fideiussoria.

Nel caso in cui le conferme di validità delle polizze fideiussorie risultassero errate saranno restituite per la risoluzione di tali anomalie, con un allungamento dei tempi per il pagamento degli anticipi PSR, di cui tali polizze sono a copertura.

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Procedimenti Amministrativi

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